Art. l - E' costituita l'associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata:

" A.M.A.C. AMATORI MACCHINE AGRICOLE CORREGGESI "

con sede in Correggio, RE.

Art. 2 - La durata dell' associazione è fissata al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con delibera

dell'assemblea dei Soci.

Art. 3 _ L'Associazione non ha finalità commerciali, imprenditoriali o comunque di lucro, è

apolitica, e si prefigge unicamente di divulgare la passione e la conoscenza delle macchine

d'epoca utilizzate in agricoltura. di favorire incontri tra i soci, di organizzare e partecipare a

manifestazioni, concorsi, iniziative nazionali ed estere, nonché di promuovere scambi

culturali con associazioni similari.

L'associazione potrà accettare sponsorizzazioni ed attivare forme di pubblicità

commerciale.

Potrà altresì compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria

ritenuta necessaria od utile al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. possono essere soci dell'associazione le persone fisiche

maggiorenni, gli enti, le Società e le associazioni senza scopo di lucro o economico che ne

condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I minori di 18 anni possono essere

soci solo previo consenso dei genitòri o di chi ne esergita la patria potestà.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttiva domanda

scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed -ad osservane gli eventuali

regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione .

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta dà! genitori o da chi esercita la patria

potestà.

Nel caso di persone giuridIche la domanda deve essere presentata dal presidente; alla

domanda deve essere allegato il Verbale del Consiglio che ha deliberato l'adesione. Entro

30 gg., il Consiglio Direttivo esaminerà le domande e delibererà sull'accettazione o meno

delle stesse. Nel caso in cui la domanda venga respinta la decisione deve essere motivata. All'atto del

rilasciQ della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

Art. 6 - I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale stabilito con delibera del Consiglio

Direttivo. La quota sociale o il contributo associativo si intende intrasmissibile; non è rivalutabile e

non potrà in alcun caso essere rimborsato.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione ed a partecipare a tutte le attività

promosse dall'associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte.

Art. 8 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle

deliberazioni regolarmente adottate dagli organi della associazione;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo

annuale.

e) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;

d) che, in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

Art. 9 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci

destinatari, mediante lettera

Contro la decisione l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si proncerà in via definitiva l'assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.